Scritto il 19/12/2024
da Giosuè Maniaci

#COMUNEDITERRASINI #ORDINANZA167
Oggetto: Provvedimenti in materia di accensione di fuochi artificiali, materie esplodenti in genere e giocattoli pirici. Divieto
Il Sindaco
Premesso che in occasione delle festività natalizie, del Capodanno e dell’Epifania, sono previsti tradizionali festeggiamenti da parte della cittadinanza che coinvolgeranno l'intero territorio comunale;
Vista la possibilità, nell'occasione, dell'impiego di materie esplodenti che in taluni casi potrebbe avvenire anche direttamente nelle aree pubbliche;
Ritenuto che in tale frangente l'accensione di fuochi artificiali, razzi, petardi e materie esplodenti in genere costituisce motivo sia di disturbo che di potenziale pericolo per le persone presenti nonché causa di possibile deturpamento e/ o danneggiamento di cose;
Valutato, altresì, che le esplosioni di tali artifici con conseguente propagazione di rumori e fiamme, per le modalità concrete di attuazione, possono causare grave disturbo agli animali;
Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
Vista la Legge n. 689/1981;
Vista la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana",
Visti gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000,
ORDINA
per i motivi di cui in premessa,
dal 16 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025 in tutto il territorio comunale, in occasione delle festività natalizie, del Capodanno e dell’Epifania, quanto segue:
- è fatto divieto assoluto a chiunque e a qualsiasi titolo di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giocattoli pirici da libera vendita, petardi e materie esplodenti in genere;
- i divieti di cui sopra non si applicano nei confronti dei responsabili e degli organizzatori delle manifestazioni per quanto regolarmente autorizzato dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
DISPONE
- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune.
- Al fine della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a: Prefettura di Palermo, Questura di Palermo, Commissariato di P.S. di Partinico, Compagnia Carabinieri di Carini, Comando Polizia Municipale di Terrasini, Stazione Carabinieri di Terrasini.
Il Sindaco Giosuè Maniaci